Nel caso di Morosità, Deloa Energy, decorso il Termine di pagamento delle Fatture, potrà costituire in mora il Cliente, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG, mediante comunicazione trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente il termine di pagamento. A pagamento avvenuto, il Cliente è tenuto a trasmettere sollecitamente a Deloa Energy la relativa documentazione a mezzo e-mail all’indirizzo payments. info@deloaenergy.it. La Costituzione in mora vale anche come preavviso di sospensione dei servizi.
Decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella Costituzione in Mora, in caso di persistenza dello stato di morosità, e fatti salvi i casi espressamente previsti dai provvedimenti emanati dalla competenti autorità, Deloa Energy si riserva di chiedere al SII, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, per uno o più POD, o al Distributore la chiusura di uno o più PDR per sospensione della fornitura di gas naturale per morosità ai sensi del TIMG.
In relazione alla fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, trascorsi 25 giorni solari dalla data di notifica della Costituzione in Mora, il Distributore procederà, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di Morosità, la fornitura sarà sospesa.
Qualora non sia possibile procedere alla sospensione della fornitura, Deloa Energy potrà in ogni caso richiedere al Distributore, qualora ricorrano i presupposti di fattibilità tecnica, l’interruzione dell’alimentazione dei POD e PDR.
La fornitura non potrà essere sospesa qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata e, comunque, quando sia inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della stessa dovrà inviare a Deloa Energy la documentazione attestante l’avvenuto pagamento integrale degli importi indicati nella Costituzione in Mora. Prima di procedere con la richiesta di riattivazione, Deloa Energy si riserva di attendere l’effettivo accredito degli importi dovuti. Le spese relative alla costituzione in mora, i costi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare massimo previsto dall’ARERA, nonché i costi di tutte le eventuali attività connesse al recupero del credito, saranno a carico del Cliente e addebitati sulla prima fattura utile successiva.
In ogni caso, successivamente alla sospensione della fornitura ed a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Deloa Energy avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, che avrà effetto con decorrenza dal giorno ivi indicato.
Nelle ipotesi di sospensione per morosità o riduzione di potenza non precedute dall’invio della Costituzione in Mora o senza l’osservanza dei termini previsti dal TIMOE e dal TIMG (in particolare, del termine ultimo per il pagamento, del termine minimo per la sospensione decorrente dall’invio della comunicazione di costituzione in mora e del termine minimo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e l’inoltro della richiesta di sospensione al SII o al Distributore), il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici previsti dal TIMOE e dal TIMG, ovvero:
- Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.