Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
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l’Accisa, imposta erariale di consumo, e l’addizionale regionale all’accisa (per la sola fornitura di gas naturale), che si applica alle forniture di energia elettrica e gas naturale in funzione dei consumi (kWh/Smc);
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l’IVA, imposta sul valore aggiunto, che si applica sull’imponibile, ovvero sul costo totale della bolletta di luce e gas naturale, comprensivo di tutte le componenti (incluse accise e addizionali regionali, ove applicate).
Accise
La normativa in materia di accise è dettata dal Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico Accise), di recente modificato dal Decreto Legislativo n. 43 del 28/03/2025, con effetto dal 01/01/2026.
Con riguardo al gas naturale, la distinzione tra usi civili e usi industriali è stata sostituita da quella tra usi domestici e usi non domestici.
È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze.
Rientra, altresì, nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
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degli uffici pubblici;
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degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;
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degli istituti di credito;
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degli istituti di istruzione.
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui ai punti precedenti.
Sono considerati non domestici gli impieghi di gas naturale diversi dai domestici, compresi quelli destinati agli impianti di produzione o impieghi per la produzione di energia termica, tramite impianti cogenerativi per teleriscaldamento, anche se destinati ad utenze non domestiche (solo se gli impianti cogenerativi hanno determinate caratteristiche tecniche – Legge n. 10 del 9/1/1991).
IVA
L’IVA, disciplinata dal D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica sul costo totale della bolletta della luce e del gas naturale, comprensiva di tutte le componenti (incluse accise e addizionali regionali all’accisa gas).
In relazione alle forniture di energia elettrica, l’aliquota prevista per gli usi domestici è pari al 10%.
Per gli altri usi, l’aliquota è pari al 22%.
In relazione alle forniture di gas naturale, l’aliquota prevista per gli usi domestici è pari al 10% limitatamente a 480 metri cubi annui; al superamento del predetto limite, si applica l’aliquota del 22%.
Agevolazioni fiscali Accise
La normativa di carattere fiscale prevede l’applicazione di agevolazioni sulle accise per alcuni impieghi dell’energia elettrica e del gas.
Agevolazioni Accise Energia elettrica
Per alcuni soggetti la normativa, previo rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di apposito provvedimento autorizzatorio, prevede consumi esenti o non sottoposti ad accise:
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organizzazioni internazionali riconosciute;
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forniture diplomatiche o consolari;
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Forze Armate degli Stati della NATO;
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officine di acquisto (soggetti obbligati);
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imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
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imprese che impiegano energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
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imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici;
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imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica in processi elettrolitici o metallurgici;
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imprese che impiegano l’energia elettrica per creare prodotti su cui l’energia incide circa il 50% del costo finale.
Agevolazioni Accise sul gas naturale
Sono previste agevolazioni nel caso in cui il gas naturale venga utilizzato per la produzione di energia elettrica (cogenerazione).
A titolo esemplificativo, possono usufruire dell’aliquota d’accisa prevista per gli usi non domestici i soggetti che impiegano il gas naturale:
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in attività industriali che producono beni e servizi;
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in impianti sportivi per attività dilettantistiche senza fine di lucro;
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in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Inoltre, sono considerati non domestici gli impieghi in:
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alberghi, hotel, strutture ricettive, aziende della distribuzione commerciale, ristoranti, pizzerie, bar;
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biblioteche, gallerie, musei, pinacoteche;
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cinema, discoteche e locali notturni, sale per concerti, spettacoli e da ballo, teatri e stabilimenti balneari.
Sono previste agevolazioni nel caso in cui il gas venga utilizzato per la produzione di energia elettrica (cogenerazione) o venga impiegato da parte delle Forze Armate Nazionali.
Infine, hanno diritto all’esenzione dalle accise le seguenti forniture:
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forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali;
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riduzione chimica;
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processi elettrolitici;
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processi metallurgici;
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processi mineralogici.
Agevolazioni fiscali IVA
Agevolazioni IVA Energia elettrica
Hanno diritto all’applicazione dell’IVA al 10%:
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imprese estrattive, agricole e manifatturiere;
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funzionamento degli impianti utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
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fornitura a clienti grossisti.
Hanno diritto all’esenzione dell’IVA:
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consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Istituzioni UE, comandi militari;
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esportatori e soggetti passivi rivenditori.
Agevolazioni IVA Gas naturale
Hanno diritto all’applicazione dell’IVA al 10%:
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consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Istituzioni UE, comandi militari;
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esportatori e soggetti passivi rivenditori.
Hanno diritto all’esenzione dell’IVA:
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consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Istituzioni UE, comandi militari;
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esportatori e soggetti passivi rivenditori.
Le richieste di agevolazione possono essere indirizzate a info@deloaenergy.it, unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente, utilizzando l’apposita modulistica.



