SISMA

L’ARERA ha pubblicato la Delibera 3/2026/R/com con la quale attua le disposizioni normative previste dalla Legge di Bilancio 2026 prorogando, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze situate nelle cosiddette “zone rosse” e di quelle relative ad immobili dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021 nelle zone del Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017.

Sisma di Ischia del 21 agosto 2017

A seguito della pubblicazione della Delibera 3/2026/R/com le agevolazioni tariffarie previste dall’Autorità per i titolari di utenze relative a immobili inagibili dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, di cui alla delibera 429/2020/R/com sono state prorogate, per gli aventi diritto, fino al 31 dicembre 2026 e verranno riconosciute nel normale ciclo di fatturazione.

Tali agevolazioni vengono riconosciute:

  • alle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero;
  • alle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino maggiori di zero, che presentino all’esercente entro il 31 marzo 2026 apposita istanza per usufruire delle agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permanere dello stato di inagibilità o dell’unità immobiliare già comunicato entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti; 
  • elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e di gas naturale relativo all’unità immobiliare.

Sisma del centro Italia del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 

La Delibera 3/2026/R/com prevede che, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati al decreto-legge 189/16, le agevolazioni tariffarie di cui alla delibera 252/2017/R/com e s.m.i., siano prorogate sino alla data del 31 dicembre 2026.

Non verranno quindi applicate le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni,
disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze ai sensi di quanto disposto nella delibera 252/2017/R/com e s.m.i..

Tali agevolazioni vengono riconosciute:

  • alle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia, purché attive alla data degli eventi sismici, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero;
  • delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia, purché attive alla data degli eventi sismici, che pur avendo consumi maggiori di zero nel corso del 2025 presentino all’esercente entro il 31 marzo 2026 apposita istanza per usufruire delle agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permanere dello stato di inagibilità dell’unità immobiliare in una delle zone rosse individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
  • elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e di gas naturale relativo all’unità immobiliare.

 Rientrano nel perimetro di applicazione delle agevolazioni:

  • I clienti titolari di utenze site nei comuni indicati negli allegati al decreto-legge 189/16;
  • I clienti titolari di utenze site nei comuni compresi nei medesimi allegati che abbiano attivato nuove utenze a causa
    dell’inagibilità dell’immobile che abbiano presentato al venditore la richiesta tramite l’autocertificazione debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia delle schede di inagibilità FAST o AEDES o ai documenti dell’amministrazione comunale dove risulti confermato il nesso tra danno subito ed evento sismico, e alla copia della carta d’identità;
  • I clienti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h) della Delibera 252/2017/R/com (ad esempio inagibili siti in altri comuni rispetto a quelli presenti negli allegati con perizia asseverata, quelli siti nei MAP, clienti inagibili dei comuni di Teramo, Ascoli Piceno, Rieti, Spoleto, Macerata e Fabriano), che abbiano inoltrato l’istanza agli esercenti la vendita entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, restano confermate le agevolazioni anche per le soluzioni abitative di emergenza, le cosiddette SAE e MAPRE, fino al completamento della ricostruzione o fino alla data di richiesta di cessazione o voltura di utenza. I soggetti beneficiari dei contributi per l’autonoma sistemazione che dovessero eventualmente subentrare nella titolarità delle utenze e forniture di cui sopra, a seguito delle prestazioni di
cessazione o voltura, sono tenuti a trasmettere ai venditori e ai gestori del SII un’istanza entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento nella struttura abitativa di emergenza. Nella medesima istanza, i clienti sono tenuti ad autocertificare che la struttura abitativa di emergenza è stata assegnata dal Comune o altro ente pubblico in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

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